4.2 - E' possibile ricorrere all'AdS in tutti i casi di fragilità gestionale?

A norma dell'art. 404 c.c., possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno solo le persone che si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica.

L'amministrazione di sostegno serve a fronteggiare la situazione di "inadeguatezza gestionale" in cui si trovi una persona, che non è in grado di fare fronte autonomamente alle proprie necessità, alla cura dei propri interessi, al compimento delle attività della vita quotidiana. Essa serve a sostenerla ed aiutarla nel compiere le scelte o gli atti giuridici ai quali non è in grado di provvedere in autonomia.

Tale inadeguatezza può derivare da impedimenti di natura fisica, psichica, relazionale, comportamentale, e via dicendo.

Non sempre la sola situazione di inadeguatezza gestionale è sufficiente di per sé ad attivare la misura di protezione.

La giurisprudenza, infatti, esclude la corrispondenza automatica tra fragilità gestionale e amministrazione di sostegno. Laddove, infatti, le persone siano concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi dell'efficace e proficuo aiuto di terzi, la figura dell'ads può essere sostituita da una rete familiare attiva, disponibile e attenta alle esigenze della persona e priva al suo interno di conflittualità o di propositi di approfittamento, o dall'intervento di soggetti istituzionali (servizi sociali e psichiatrici) deputati all'ausilio delle persone variamente bisognose**(Trib. Vercelli, sentenza 16 ottobre 2015).**

L'amministrazione di sostegno svolgerà allora una funzione sussidiaria, attraverso l'affiancamento nell'espletamento delle attività quotidiane.

A titolo esemplificativo, l'inadeguatezza gestionale che legittima la domanda di ads si può rinvenire nell'anziano che vive da solo e che, a causa dell'età avanzata, non fa la spesa, non mangia, non pulisce la casa, non si reca dal medico, non si cura, non ritira la pensione, non paga il canone di locazione, le utenze o le tasse. Un altro esempio è quello del disabile psichico non sostenuto dai familiari, né adeguatamente supportato dai servizi socio-sanitari, e neppure collocato in una struttura protetta, o ancora, il malato terminale, rispetto al quale non sia stata attivata una adeguata forma di assistenza, di "presa in carico", utile anche per le decisioni di tipo sanitario.

Ne deriva che la semplice fragilità gestionale non è elemento sufficiente per giustificare la limitazione della libertà di una persona e sottoporla ai limiti di una misura di protezione giuridica, ancorché blanda, quale è l'amministrazione di sostegno.


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