7.1 - L’interesse alla protezione della persona prevale sul consenso o sul dissenso da questa espresso circa l’applicazione del rimedio nei suoi confronti?

Tale interesse prevale sul dissenso manifestato dalla persona circa l'applicazione della misura nei suoi confronti: ciò non esclude, comunque, che il consenso dell'interessato vada comunque ricercato.

La Corte di Cassazione con la sentenza 1.3.2010, n. 4866 ha stabilito che "non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare".

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la successiva sentenza n. 16770 del 2.10.2012, che merita di essere segnalata per il modo in cui approfondisce il tema del giusto punto di equilibrio tra il doveroso rispetto dell'autodeterminazione (ossia del consenso/dissenso del beneficiario) e il dovere di mettere in campo gli interventi necessari alla salvaguardia dei di lui interessi personali e patrimoniali, che, occorrendo, devono essere disposti anche a dispetto della volontà contraria dell'interessato.

In precedenza la Corte Costituzionale, con ordinanza 19.1.2007, n. 4, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 c.c. in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., affermando che tale norma non solo non preclude, ma, anzi, chiaramente attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di non applicare l'amministrazione di sostegno nell'ipotesi di dissenso dell'interessato, laddove, valutata la fattispecie concreta e in virtù della discrezionalità di cui dispone, ritenga tale dissenso giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione. La Corte ha poi ulteriormente rimarcato che la circostanza che il rilievo del dissenso sia subordinato alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona non può integrare una violazione degli artt. 2 e 3 Cost., configurando invece una disposizione volta proprio alla realizzazione e alla tutela dei principi espressi in tali fondamentali norme.


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