7.2 - Come si valuta il rapporto fra cura e interessi del beneficiando e suo consenso o dissenso?

Occorre effettuare una valutazione di bilanciamento tra benefici e rischi in concreto. La nomina di un Ads contro la volontà dell'interessato (o, viceversa, il diniego in caso di espressa richiesta di quest'ultimo) dev'essere frutto dell'incidenza di fattori ponderali di ordine personale e patrimoniale in funzione delle esigenze concrete da salvaguardare.

Significativo al riguardo è il decreto del 20.5.2008 in www. Personaedanno.it, con cui la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il reclamo di un'anziana a cui era stato nominato un amministratore di sostegno contro la sua volontà, nel rilievo che, "pur in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse che non sembrano determinare problemi significativi nella gestione del quotidiano, nel rapporto con (...), che considera alla stregua di un figlio (probabilmente proiettando in lui la figura del figlio biologico premorto), ha perso ad evidenza ogni lucidità (...) nel caso di specie la dipendenza della (...) si è tradotta in atti concretamente e gravemente pregiudizievoli per il suo patrimonio, posti in essere in favore di un soggetto la cui sincera dedizione per lei è più che dubbia (...). In conclusione, (...) è attualmente in una situazione di carente capacità critica e di forte dipendenza psicologica dal (..), che è in grado, come i fatti della vicenda penale dimostrano, di orientare a suo favore le scelte patrimoniali di lei".

Da segnalare anche:

  • la nomina in via provvisoria di un professionista per valutare le esigenze di vita e la situazione economica dell'interessata, persona sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, nonché i suoi rapporti con il figlio e con gli altri famigliari, con conseguente apertura, all'esito di tale indagine, di un'amministrazione di sostegno a tempo determinato (Trib. Modena, 2.3/22.4.2009, in www.personaedanno.it);

  • l'apertura di un'amministrazione di sostegno a favore di un'ottantenne, pur in grado di provvedere da sola alle incombenze quotidiane e di mantenere un decoro nella gestione di sé e della propria casa, a causa della relazione conflittuale tra le figlie della signora "all'interno della quale e solo a causa di questa si profila un'esigenza di trasparenza che va comunque considerata" (Trib. Trieste, 6.12.2008, in www.personaedanno.it);

  • la rivalutazione della volontà, lucidamente espressa, di rifiuto della misura, con l'accoglimento del reclamo dell'interessata, persona nel pieno delle facoltà mentali e affetta solo da infermità fisica, adeguatamente presidiata da un'efficiente rete familiare e assistenziale (App. Bologna, 7.4.2008, in Giur. It., 2008, 1883);

  • l'invito, formulato dal giudice tutelare in corso di procedimento di nomina dell'interessato, vista la ferma opposizione di questi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, a munirsi di un avvocato (Trib. Modena, 29.3.2007, in www.personaedanno.it).


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