Il nuovo rimedio di protezione giuridica presenta il non comune vantaggio di poter essere modellato su misura del beneficiario e questo è di grande importanza nelle ipotesi in cui il giudice tutelare non ritiene possibile aderire alla manifestazione di volontà del beneficiando contraria all'apertura della misura. E' così accaduto che, a fronte del diniego espresso dall'interessato:
nel rigettare l'istanza di revoca della misura formulata dal beneficiario, siano stati ristretti i poteri dell'amministratore riducendoli a quelli indispensabili a comprendere se e quali siano le sue esigenze terapeutiche e a conoscere la sua situazione patrimoniale per eventuali protezioni (Trib. Milano, 5.5.2009 in www.personaedanno.it);
sia stato nominato a un tossicodipendente un amministratore di sostegno con il solo compito della cura della persona senza ingerenza nella gestione del patrimonio, stante la contrarietà del beneficiario a ricevere sostegno nella gestione dei propri interessi patrimoniali (Trib. Perugia, sez. dist. Foligno, 10.11.2005, in Rass. Giur. Umbra, 2006, 105);
siano stati sospesi i poteri assistenziali dell'Ads a fronte della strenua resistenza del beneficiario, prima di intervenire con eventuali provvedimenti più drastici (Trib. Modena, 10.10.2005, in Juris Data).
Le citate decisioni, pur nella diversità dei casi concreti sottoposti al vaglio del giudice tutelare, hanno posto l'accento sulla rilevanza (e a quali condizione e con quali effetti) del consenso della persona nei cui confronti è stata applicata la misura di protezione; rilevanza che andrà sempre attentamente valutata caso per caso.