12.1 - Il procedimento per l’attivazione dell’amministrazione di sostegno è riconducibile alla volontaria giurisdizione o ha natura contenziosa?

Il procedimento per amministrazione di sostegno soffre didisorganicità, atteso che il legislatore del 2004 da un lato ha creato un primo blocco di norme procedurali, non inquadrabili in un modello contenzioso o camerale tipico, che regolano l'apertura, la modifica e la revoca dell'amministrazione di sostegno, inserendole nel codice civile (artt. da 405 a 413 c.c.); dall'altro, ha disposto un rinvio generale, contenuto nel nuovo articolo 720 bis c.p.c., agli articoli 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c., stabilendo che "ai procedimenti per amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per i procedimenti di interdizione e inabilitazione"; infine, ha previsto il reclamo alla Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. contro il decreto del giudice tutelare, rispolverando così il classico rimedio impugnativo del sistema camerale ma senza richiamare le altre norme (artt. 737 e ss. c.p.c.) su cui è incardinato il procedimento camerale.

La Corte di Cassazione parla di "atipicità, rispetto al sistema preesistente, del modello procedimentale" (Cass. 29.11.2006, n. 25366), di procedimento che si distingue per natura, struttura e funzione dalle procedure di interdizione e di inabilitazione (Cass. 25.7.2008, n. 20464, 11.7.2008, n. 19233, 10.1.2007, n. 265 e 20.12.2006, n. 27268) e di procedimento "dotato di una sua autonomia e peculiarità" (Cass. 16.11.2007, n. 23743).

Dunque il procedimento di amministrazione rappresenta un modello autonomo con proprie specificità, pur tuttavia sempre riconducibile alla volontaria giurisdizione, anche se non si tratta di un procedimento camerale in senso proprio.

In ogni caso, a favore della natura non contenziosa del procedimento in questione militano in primis l'inidoneità al giudicato del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno (stante la sua modificabilità e revocabilità in ogni tempo, anche d'ufficio), il carattere tendenzialmente unilaterale e non bi(o pluri)laterale del procedimento stesso e l'attribuzione della competenza al giudice tutelare.


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