Il giudice tutelare provvede sul ricorso entro 60 giorni dalla data del deposito di questo: tale termine, previsto dall'art. 405, comma primo, c.c., è di natura ordinatoria e può accadere che non venga rispettato, specialmente laddove occorra un'istruttoria complessa.
Il provvedimento di accoglimento della domanda viene reso con decreto motivato immediatamente esecutivo: tuttavia, sono stati previsti limiti temporali all'esecutorietà della nomina dell'amministratore di sostegno, vale a dire:
se l'istanza riguarda un minore non emancipato, il decreto può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta (art. 405, comma secondo, c.c.);
se l'interessato è interdetto o inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (art. 405, comma terzo, c.c.).
Il decreto, modificabile ed integrabile in ogni tempo, anche d'ufficio, è da annotare immediatamente (art. 405, comma settimo, c.c.), a cura del cancelliere, nell'istituito Registro delle amministrazioni di sostegno, tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare (art. 47 disp. att. c.c.) e, a cura dell'ufficiale dello stato civile (a cui il decreto di apertura e quello di chiusura dell'amministrazione di sostegno devono essere comunicati dal cancelliere entro 10 gg dall'emissione), a margine dell'atto di nascita del beneficiario (art. 405, comma ottavo, c.c.).