12.3 - Al giudice tutelare competono poteri di impulso ufficioso?

Il procedimento è caratterizzato da un certo favore verso l'impulso ufficioso: oltre agli accertamenti di natura probatoria e peritale e alla modificabilità in ogni tempo delle disposizioni date nel decreto di nomina, il giudice tutelare, se nessuno compare all'udienza fissata, comunque "provvede sul ricorso" (art. 407, comma terzo, c.c.). L'estensione dei poteri ufficiosi fino a ricomprendervi la decisione anche in caso di mancata comparizione all'udienza fa ritenere - in linea con il decreto del Tribunale di Genova 23.10.2006, in www.personaedanno.it, - che non sia affetto da vizio di forma il decreto reso dal giudice tutelare che non abbia sentito "i soggetti di cui all'art. 406" o che non sia stato messo dal ricorrente in condizione di sentirli; salvo, in quest'ultima ipotesi, il suo potere di insistere con il ricorrente e/o con il beneficiando perché tali persone vengano portate in un'udienza successiva.


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