12.7 - Entro quali limiti può dirsi che si tratta di procedura senza costi?

La procedura è pressochè del tutto gratuita, non dovendo il ricorrente sostenere nessun esborso, ad alcun titolo (contributo unificato, imposta di registro, ecc.): ciò in quanto la procedura è volta a perseguire un fine di interesse pubblico quale la protezione delle "persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana".

Le uniche eccezioni alla regola di gratuità sono costituite dalla marca forfettaria di € 27,00 di cui all'art. 30 del DPR 115/2002 e dai diritti di copia, necessari per ottenere le copie autentiche ai fini della notifica o dell'esercizio dei poteri di amministratore di sostegno (per esempio, nei rapporti con banche, uffici postali, enti pubblici, enti previdenziali, notai, ecc.) Le copie autentiche vengono rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale solo dopo la corresponsione, per ciascun atto, di €. 11,54 senza urgenza entro le 4 pagine; di € 34,62 per ogni copia entro le 4 pagine con richiesta urgente di rilascio; di €. 13,48 senza urgenza tra le 5 e le 10 pagine; di €. 40,44 per ogni copia tra le 5 e le 10 pagine con richiesta urgente di rilascio. Una Circolare del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2014 ha fornito un importante chiarimento sulla questione se debba essere versato l'importo forfettario di € 27,00 per tutti i ricorsi e le istanze richiesti al Giudice Tutelare e, in particolare, per quelli non riconducibili ad una autonoma fase procedimentale. Come si ricava dalla lettura degli artt. 737 e ss. c.p.c., i ricorsi proposti dinanzi al tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del G.T., danno luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale, diversamente dalle istanze e dalle autorizzazioni concesse dal G.T., le quali si inseriscono nell'ambito del procedimento principale già in essere (generalmente alle stesse viene attribuito dalla Cancelleria un numero "sub" rispetto al numero del procedimento principale). Secondo la citata circolare ministeriale, solo i ricorsi che danno vita a procedimenti autonomi possono essere assoggettati al versamento della marca da €. 27,00. Quindi, mentre il ricorso con cui si domanda, ad esempio, la nomina di un ADS richiede il versamento dell'importo forfettario di cui sopra, nulla sarà dovuto, invece, per i ricorsi e le istanze presentate al G.T. una volta che la procedura è già stata aperta ed è pendente.


Cosa cambieresti o aggiungeresti rispetto alle indicazioni di cui sopra?

Iscriviti e collabora a Persona & Danno

Farmacie Comunali Riunite Reggio Emilia

Box Convegni

Panel content