L'art. 413, commi primo e quarto, c.c. prevede la dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente per essere divenuta inutile o non adeguata alle aspettative di protezione del soggetto.
In tale ultima ipotesi, anche d'ufficio, il giudice tutelare, ove ritenga che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il P.M. perché vi provveda; in tal caso l'amministratore di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o, in mancanza, con la pronuncia di interdizione o di inabilitazione.