La risposta letterale sembrerebbe scontata: in base all'art. 720-bis c.p.c. anche il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello in questa materia è, a sua volta, impugnabile avanti alla Cassazione.
Tuttavia un ormai costante orientamento del S.C. ha finito per limitare grandemente questa affermazione di principio, attraverso una interpretazione restrittiva della norma appena citata.
Secondo la Corte il ricorso per cassazione è infatti ammissibile solo nei confronti di quei decreti che hanno carattere decisorio, "quali quelli che dispongono la apertura o la chiusura dell'amministrazione", non anche nei confronti di quelli a carattere gestorio od amministrativo "quale è quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell'amministrazione di sostegno", sempre revocabili o modificabili dal giudice sulla base di sopravvenute considerazioni.
Sul punto può citarsi Cass. 12 gennaio 2012, n. 352, in un caso di provvedimento della Corte d'Appello di Ancona che aveva revocato la nomina della figlia della beneficiaria quale ADS, nominando in sua vece un professionista legale, stanti i gravi contrasti esistenti fra madre e figlia, tali da pregiudicare una corretta dinamica e l'instaurazione di una relazione collaborativi nell'ambito dell'istituto dell'ADS.
In precedenza ha condiviso tale indirizzo anche Cass. 10 maggio 2011, n. 10187: la Corte ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del Giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell'amministrazione.