Tendenzialmente e per quanto possibile il giudice deve assecondare la volontà espressa dall' interessato.
E ciò vale sia per il caso di designazione anticipata, così come espressamente contemplato dall'art. 408 co. I c.c., sia nel caso in cui l'amministrando esprima una propria preferenza in sede di ascolto da parte del Giudice,
Può però accadere che la persona designata (magari mesi o anni prima) non sia più in vita o non sia in condizioni di assumere le funzioni di Ads. È evidente, in tal caso, che il Giudice non potrà rispettare la volontà precedentemente espressa dall'interessato.
Tale impossibilità potrebbe verificarsi anche per motivi diversi: così, per esempio, perchè nel tempo intercorso dopo la designazione, sono emersi contrasti o dissapori tra il beneficiando e il soggetto da questi designato.
Va ricordato che la designazione può essere fatta - sempre secondo la previsione dell'art. 408 co. I c.c. - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.