Sono tre le modalità principali attraverso le quali il beneficiario può indicare l'amministratore di sostegno:
Tale designazione viene fatta dallo stesso interessato allorché questi si trova in condizioni di piena capacità, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. La legge mostra in questo senso di voler attribuire il massimo rilievo alla designazione anticipata, e all'obiettivo di rispettare le volontà della persona, le quali possono essere disattese solo in presenza di gravi motivi che dovranno essere esplicitati nel decreto del giudice tutelare che dovesse disporre la nomina di un soggetto diverso.
La previsione potenzialmente vincolante della designazione anticipata rientra pienamente nella prospettiva di massima promozione e protezione delle volontà della persona; essa tuttavia non ha dato luogo ancora ad una diffusa pratica di redazione di atti di designazione anticipata.
Lodevole da questo punto di vista si segnala l'iniziativa dei Consigli del notariato che applicano, anche in virtù di convenzioni stipulate con alcuni enti locali, tariffe agevolate per gli atti di designazione anticipata, sino alla gratuità per i soggetti con reddito inferiore a determinate soglie.
Parte della dottrina rinviene un parallelismo tra la designazione anticipata ed il testamento biologico.