17.3 - Come garantire che la scelta venga portata a conoscenza del GT?

Uno dei problemi posti fin da subito è quello di come garantire che siffatte disposizioni anticipate siano portate a conoscenza dei soggetti chiamati a tradurle in realtà, siano essi il Giudice tutelare od il personale medico curante.

Infatti il solo deposito dell'atto da un notaio non dà sufficiente garanzia della sua tempestiva conoscibilità da parte del Giudice Tutelare.

Dato che non è prevista dalla disciplina alcun tipo di forma di registro attraverso cui garantire la pubblicità degli atti di designazione, allo stato solo iniziative locali quali la firma di protocolli di intesa tra singoli Consigli Notarili e il Tribunale del circondario (ad esempio a Bolzano), consentono di istituire un sistema di interscambio di dati tra notai e Autorità Giudiziaria. Un registro su supporto auspicabilmente informatico nel quale vengono raccolti in ordine alfabetico tutti coloro che, rivolgendosi a Notai della Provincia, hanno sottoscritto l'atto di designazione, verrà tenuto a cura del Consiglio Notarile. Ad ogni procedimento di apertura di amministrazione di sostegno, i Giudici Tutelari potranno richiedere l'accesso a tale registro in modo da conoscere, nel più breve tempo possibile, l'esistenza di un atto di designazione.


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