Il Giudice Tutelare è tenuto a prendere in considerazione la designazione dell'amministratore di sostegno indicato dal beneficiario nell'ipotesi di designazione anticipata. Vi è tuttavia da ritenere che, in presenza di circostanze eccezionali, quali ad esempio una situazione di evidente conflitto d'interessi attuale tra la persona designata e l'amministrato, il giudice possa nominare altro soggetto, ma con onere di ampia e dettagliata motivazione.
La prassi conosce casi nei quali la domanda si presenta formalmente come sottoscritta dalla persona interessata, ma in realtà essa è stata compilata dai servizi socio-sanitari e spesso presenta l'indicazione di un soggetto candidato alla funzione di amministratore, vuoi perché parente dichiaratosi disponibile, vuoi perché professionista conosciuto dal servizio che ha in carico il paziente.
In questi casi la sensibilità del giudice tutelare e le sue personali convinzioni consentiranno di vagliare se l'indicazione è frutto di un fondato esame del caso da parte dei servizi, molto prezioso per l'ufficio giudiziario perché permette in sostanza una sorta di pre-istruttoria, ovvero se sia solo l'esito di un rapporto di conoscenza.
In prospettiva deve darsi atto della lodevole e opportuna iniziativa, tra gli altri, del Tribunale di Genova volta a realizzare un registro/elenco telematico nel quale i singoli candidati amministratori di sostegno chiedono di poter inserire la propria istanza ed il proprio curriculum vitae, con dettaglio del maggior numero di dati sia in ordine alla loro specializzazione ed esperienza, sia in ordine agli ambiti territoriali di intervento, nonché alle tipologie di infermità o limitazioni in relazione alle quali possono vantare maggiori esperienze o conoscenze.