L'amministrazione di sostegno è ormai la misura di protezione ordinaria, applicabile a tutte le situazioni che in precedenza avrebbero visto l'attivazione della interdizione o inabilitazione.La sua estrema duttilità permette anche di far fronte a condizioni prima trascurate (le cosiddette "nuove patologie"), quali la ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo, la prodigalità, ecc., mediante un progetto di vita costruito sulle specifiche necessità ed esigenze della persona e sulle possibilità di recupero nel tempo.Quando una persona, per libera scelta non viziata da infermità o menomazione alcuna, sperperi il proprio patrimonio senza mettere a rischio la propria possibilità di sostentamento e senza pregiudicare i familiari, non vi dovrebbe essere spazio per nessuna misura di protezione, inabilitazione o amministrazione di sostegno che sia.Se, invece, tale volontà sia viziata, o coartata da una qualche patologia che condizioni la volontà del soggetto, come può avvenire in diversi casi di dipendenza da gioco d'azzardo, oppure fosse oggetto di coazione esterna da parte di familiari o di terzi, allora lo strumento di protezione utilmente attivabile non può essere che l'amministrazione di sostegno, grazie alla sua adattabilità ed elasticità.Ed è esattamente quello che ha statuito il Giudice Tutelare del Tribunale di Modena (decreto 25/09/2006) affermando che i comportamenti di dilapidazione del proprio patrimonio personale legittimano la nomina di un amministratore di sostegno solo laddove essi espongano a conseguenze dannose le persone verso cui il beneficiario è responsabile (nella fattispecie: le figlie), con poteri di rappresentanza, anche esclusiva, riguardo alla gestione del patrimonio e con corrispondenti limitazioni alla capacità di agire dell'amministrato.Principio ribadito nel successivo decreto del 20 febbraio 2008: "La persona affetta da prodigalità non va ormai più protetta dalla nocività economico-patrimoniale degli atti di sperpero che compie ricorrendo a misura in abilitativa, quanto piuttosto alla duttile versatilità dell'amministrazione di sostegno, che appare la misura più idonea alla tutela della persona in difficoltà con la minor limitazione possibile della capacità d'agire".Più recentemente, il Giudice Tutelare di Varese (decreto 3 ottobre 2012) ha nominato un amministratore di sostegno ad una donna a cui era stata diagnosticata la "oniomania" (sindrome da "shopping compulsivo"), che stava dilapidando il suo patrimonio e quello della madre, la quale aveva dovuto accollarsi tutti i debiti, anche per l'acquisto di beni superflui e non necessari (cosmetici, scarpe, abbigliamento). Il Giudice tutelare ha stabilito un percorso che prevede l'intervento di uno psicoterapeuta, del medico curante e del servizio contro le dipendenze e formulato un articolato programma di sostegno che prevede l'apertura di un nuovo conto corrente a favore del malato, la concessione di una carta di debito con la previsione di soglie settimanali fisse di spesa, la predisposizione di un piano degli acquisti, predefinendo le somme mensili effettivamente necessarie per la vita quotidiana. Include una provvista, da ridurre gradualmente, per lo shopping e la redazione da parte dell'interessato di un diario delle compere al fine di responsabilizzarlo.