L'art. 379, comma secondo, c.c. attraverso il richiamo operato dall'art. 411 c.c., riconosce la possibilità al giudice tutelare di assegnare all'amministratore di sostegno "un'equa indennità",considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione e, se le circostanze lo richiedono, di autorizzare lo stesso a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate. L'equa indennità deve controbilanciare un'amministrazione particolarmente gravosa per qualità, entità e complessità dell'opera prestata e/o per l'importanza del patrimonio del beneficiario.
La giurisprudenza costituzionale ha limitato la funzione compensativa dell'indennità alle perdite economiche subite e alle spese non facilmente documentabili sostenute dall'amministratore per la sola gestione patrimoniale, con esclusione delle prestazioni per l'assistenza e la cura del disabile, nel rilievo che "l'obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili … e d'altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale propria di un lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimonio lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di servizio oppure a collocare l'incapace in un istituto idoneo …" (Corte Cost., ord. 6.12.1988, n. 1073). È tuttavia da ritenere ammissibile e ragionevole – quanto meno per gli amministratori estranei al nucleo familiare - un'estensione dell'indennità stessa anche a ristoro, almeno parziale, del tempo e delle energie comunque sottratti alla propria attività lavorativa o alla propria normale occupazione e agli esborsi non documentabili sostenuti per l'attività di amministrazione in senso lato e non solo per quella relativa al patrimonio del beneficiario.
La corresponsione dell'equa indennità consegue all'approvazione, ad opera del giudice tutelare, della relazione e del rendiconto finale da parte dell'amministratore di sostegno (Trib. Modena, 23.11.2005, in Iuris Data). Ciò, tuttavia, non è preclusivo di una liquidazione - anche a titolo di acconto - dell'indennità in corso di procedura, su espressa istanza dell'amministratore, di solito depositata contestualmente al rendiconto periodico.