La responsabilità ex art. 382 c.c. è di natura contrattuale, dal momento che tali doveri ineriscono ad un rapporto obbligatorio che intercorre tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario, in conseguenza della nomina del giudice.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 19.5.1959, decidendo una fattispecie in tema di inesatto adempimento, da parte del tutore, dell'obbligo di rendiconto posto dall'art. 385 c.c., ha statuito che la responsabilità del tutore verso l'incapace ha natura contrattuale e perciò nel giudizio relativo incombe al tutore di fornire la prova che l'inadempimento agli obblighi inerenti alla funzione tutoria è derivato da causa a lui non imputabile. Secondo la Corte, "la differenza specifica fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale sta in ciò, che nella prima fra l'autore del danno e il danneggiato preesiste un rapporto obbligatorio, che manca, per definizione, nell'altra".
In linea con quanto stabilito per il tutore dall'art. 382 c.c., l'amministratore di sostegno potrà quindi essere chiamato a rispondere dei danni che siano derivati al beneficiario per effetto di una grave e negligente violazione dei propri doveri o di disonestà.