20.4 - La gratuità dell’incarico può determinare un’attenuazione della responsabilità civile?

Trattandosi di responsabilità per violazione di un'obbligazione a titolo essenzialmente gratuito, si può dire che si profila un'ipotesi di responsabilità attenuata sotto il profilo civilistico, in virtù dei principi generali del diritto. L'amministratore di sostegno, infatti, non percepisce alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti soltanto un rimborso spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice. Tali emolumenti non possono configurare un corrispettivo vero e proprio, il che esclude il sinallagma delle prestazioni.

La riduzione della responsabilità, nella specifica ipotesi di violazioni compiute dall'amministratore, coinvolge non tanto il criterio di imputazione della responsabilità, bensì il quantum risarcibile.

L'attenuazione della responsabilità potrà discendere, oltre che dalla stessa meritevolezza dell'attività oggetto dell'obbligazione, dall'ampiezza dell'intervento del giudice tutelare e dalla parziale capacità d'agire del beneficiario, spesso consapevole, coinvolto e partecipe nelle scelte e nelle decisioni del suo amministratore di sostegno (Colacino, 2005).

Tuttavia, poiché gli interessi, i valori in gioco e la delicatezza dei compiti affidatigli rendono responsabile l'amministratore anche in caso di violazioni sorrette dalla sola colpa lieve (con la conseguenza che, per non rispondere del proprio inadempimento, deve dimostrare che è dipeso da causa a lui non imputabile), la sussistenza, il grado e l'incidenza di tale responsabilità andranno accertate di volta in volta, valutando tutte le circostanze del caso.


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