20.10 - L’Ads è pubblico ufficiale?

Partiamo dalla nozione di pubblico ufficiale. Per l'art. 357 c.p. "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Dunque, la qualifica di pubblico ufficiale è ricollegata non solo al rapporto di dipendenza con la P.A., ma anche allo svolgimento di una potestà autoritativa o di una potestà certificativa.

L'amministratore di sostegno esplica un'attività giuridica che si rende necessaria per la cura della persona sottoposta all'amministrazione di sostegno e per la gestione dei suoi beni; in tale sua veste, esercita anche una potestà certificativa nella redazione del rendiconto annuale al giudice tutelare. L'incarico de quo è conferito dal giudice per svolgere un'attività «ausiliaria» all'esercizio di una funzione giudiziaria. Questa sola circostanza è idonea a qualificare come «pubblica funzione» l'attività svolta. Del pari, la direzione e la vigilanza del giudice e le finalità assegnate all'istituto ne rilevano il carattere pubblicistico dello stesso.

L'istituto, infatti, è regolato da apposite norme inderogabili che disciplinano l'intera attività, a partire dal prescritto giuramento sino all'obbligo di rendicontazione annuale e finale. Esso è quindi improntato alle caratteristiche proprie degli istituti di diritto pubblico. Le potestà che l'ordinamento attribuisce all'amministratore di sostegno consistono in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell'interesse dell'amministrato. I poteri certificativi dell'amministratore, propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare.

L'attività, dunque, è pubblica funzione; quanto meno nella rendicontazione.


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