21.3 - Il beneficiario può porre in essere gli atti cd. personalissimi, quelli cioè che coinvolgono scelte del tutto intime e soggettive?

A differenza dell'interdetto, il beneficiario della p.s. conserva intatta la propria capacità in ordine agli atti personali ho personalissimo. Per tali devono intendersi le determinazioni negoziali che coinvolgono gli aspetti più intimi della persona, i sentimenti, le scelte religiose e morali.

Così, a titolo esemplificativo sono atti personalissimi il matrimonio, le convenzioni matrimoniali, il riconoscimento di un figlio, il disconoscimento della paternità riguardo a figlio, il testamento, la donazione, le scelte relative allo status personale come la separazione personale e il divorzio.

In passato è stato sostenuto da taluni che tali atti, data la loro natura, potrebbero essere compiuti soltanto dall'interessato e, dunque, non sarebbero delegabili all'amministratore di sostegno.

Aderire a tale tesi significherebbe, tuttavia, escludere ogni possibilità di esercizio di scelte fondamentali dell'esistenza, allorquando l'interessato non sia in grado di compierle.

Oggigiorno, non è più in discussione la possibilità di affidare all'amministratore di sostegno, laddove occorra, compiti di assistenza o di rappresentanza con riferimento agli atti di natura personale, sempre che ciò risponda all'interesse del beneficiario. L'amministratore di sostegno sarà tenuto, beninteso, ad informare adeguatamente il beneficiario e a coinvolgerlo nelle scelte e nel compimento di tali atti.


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