Tale questione è stata ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, con orientamenti contrapposti.
Eppure, non può escludersi che corrisponda proprio all'interesse del beneficiario il divieto di compiere un determinato atto di natura personale.
Sul piano pratico, vengono in considerazione numerosi casi in cui un anziano della carità decide di sposare la giovane badante extracomunitaria, la quale è pronta matrimonio per più che evidenti ragioni economico-patrimoniali. In quali casi la possibilità di limitare la capacità di agire, da parte del giudice tutelare, prevista esplicitamente dall'art. 411 c.c.
Tale disposizione prevede che il giudice passa disporre che determinate limitazioni, previste dalla legge per l'interdetto l'inabilitato, si estendano al beneficiario, avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni. La norma aggiunge che il provvedimento che prevede tale limitazione deve essere motivato (v. Trib. Trieste, 28 settembre 2007).