Non è del tutto appropriato parlare di scelta, nel senso che il beneficiario non può indicare al giudice la persona da nominare come amministratore di sostegno in modo vincolante per il giudice.
Tuttavia, l'interessato ha il diritto di indicare al giudice la persona preferita per tale funzione, e chiunque può designare la persona che, per l'eventualità di una propria futura mancanza di autonomia dovrebbe preferibilmente essere nominata amministratore di sostegno.
In tal senso dispone la chiara previsione del primo comma dell'arte. 408 c.c.
Risponde senza dubbio al criterio della valorizzazione delle aspirazioni del beneficiario-criterio dettato dal medesimo primo comma dell'arte. 408 CC-la scelta quale amministratore di sostegno della persona che lo stesso interessato provveda a indicare. Corrisponde, in effetti, allo spirito della riforma che le istanze del beneficiario vadano considerate/ assecondate in ogni momento, compreso quello iniziale della messa a punto della misura di protezione.
Qualora, peraltro, il giudice reputi in contrasto con l' interesse del beneficiando, la nomina della persona da questi suggerita, potrà incaricare della funzione un'altra persona, dandone congrua motivazione.