Tale facoltà è consentita espressamente dagli articoli 412 e 413 c.c.
Più precisamente, l'art. 412 c.c. prevede che possono essere annullati anche su istanza del beneficiario gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico ai poteri conferitigli dal giudice. Il termine per poter proporre la relativa domanda di annullamento è di 5 anni dal momento in cui cessata l'amministrazione di sostegno.
L'art. 413 c.c. prevede a sua volta che anche il beneficiario possa domandare al giudice tutelare la sostituzione dell'amministratore di sostegno. La disposizione precisa che l'istanza deve essere motivata.
Il giudice tutelare dovrà provvedere, con decreto motivato, suddetta domanda dopo avere acquisito necessarie informazioni e aver disposto gli opportuni mezzi istruttori.