Occorre premettere che la curae__personae da parte dell'amministratore di sostegno non è un dato condiviso da parte di Giurisprudenza e Dottrina. In primo luogo occorre osservare che l'art. 411 c.c. non richiama espressamente l'art. 357 c.c. in materia di tutela, in cui si stabilisce espressamente che il tutore ha la cura del minore. Quindi, a stretto rigore di norma, non risulta che l'amministratore di sostegno debba provvedere alla cura della persona. Taluni ritengono che l'attività di cura sia tendenzialmente ricompresa nell'incarico, facendo riferimento all'art. 405 c.4 c.c., che stabilisce che in via d'urgenza il Giudice può emanare i provvedimenti meglio visti per la cura della persona, all'art. 408 c.1 c.c. che impone all'ads di svolgere l'incarico avendo riguardo alla cura e agli interessi della persona, nonché all'art. 44 disp att c.c. e disp. transitorie della L. 6/2004 in cui si stabilisce che il Giudice tutelare può dare istruzioni per la cura degli interessi morali del beneficiario.
Molto spesso la cura della persona e il soddisfacimento delle sue aspirazioni è attività inserita proprio come oggetto dell'incarico, anche se non tutti i Tribunali condividono tale impostazione. La Corte di Cassazione peraltro recentemente ha messo in evidenza come sia rilevante l'inserimento della cura personae nell'oggetto dell'incarico (Cass. V, Sez. pen. 26.2.16 n. 7974), escludendo il reato di abbandono di incapace in capo all'ads qualora non sia espressamente prevista la cura della persona nell'oggetto dell'incarico e dunque lasciando intendere che vi sia un obbligo di cura della persona solo quando espressamente previsto.