Il contratto sarà stipulato in nome e per conto del beneficiario dall'ads investito della cura personae, una volta che l'opzione di inserimento in una determinata struttura abbia ricevuto l'approvazione del giudice. Il potere di sottoscrivere il contratto non deriva però automaticamente dalla nomina: occorrerà verificare se nel decreto di nomina il Giudice abbia già attribuito all'amministratore di sostegno tale potere e, in caso negativo, occorrerà presentare apposita istanza ex art. 374 c.c. affinché l'ads possa essere a ciò autorizzato. Nel caso in cui l'ads stipuli il contratto senza autorizzazione del Giudice, il contratto sarà annullabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 377 c.c.; annullabile e non nullo, e dunque, in difetto di impugnazione continuerà a dispiegare comunque i suoi effetti (si veda Tagliaferri, L'amministrazione di sostegno nell'interpretazione della Giurisprudenza, p. 351, 2015 e De Filippis, Tutela e amministrazione di sostegno, p. 112, 2012).