24.6 - Vi sono dei casi in cui l'amministratore di sostegno è obbligato ad inserire il beneficiario in una struttura?

La questione è assai dibattuta. Il Tribunale di Varese, con sentenza del 30 aprile 2012, ha stabilito che pur non essendovi espresso richiamo all'art. 371 c.c. che prevede in capo al giudice tutelare il potere di decidere la collocazione dell'incapace, si può ritenere che nell'impianto normativo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno vi sia un potere/dovere di cura in cui si inscrive anche il collocamento protettivo in una comunità di assistenza e di cura, ovvero anche il mutamento della residenza.

Si rinvengono inoltre altre pronunce che conferiscono il potere di inserire il beneficiario in struttura anche contro il suo volere ( Trib. Modena 26/11/08, Trib. Cosenza 24/10/04, Trib. Bari 27/12/06, in questo ultimo caso addirittura il Giudice Tutelare autorizzava l'amministratore di sostegno ad avvalersi dell'ausilio della forza pubblica).

Non si può però prescindere dall'analisi della situazione concreta: nella casistica citata le patologie che affliggevano i beneficiari erano particolarmente severe, per lo più a carattere psichiatrico e in genere implicavano una mancanza di consapevolezza di malattia tale da ritenere il dissenso all'inserimento minato da incapacità di comprenderne le conseguenze.

Pertanto, ogni situazione andrà vagliata caso per caso e una risposta potrà essere data dal Giudice Tutelare solo con un'attenta valutazione delle peculiarità del singolo caso.

Secondo altra posizione, la filosofia di fondo che regge l'Ads è improntata alla massima valorizzazione del volere del beneficiario, mentre non vi sono norme di legge che impongono limitazioni alla libertà personale per esigenze di carattere sanitario, fatte salve le sole ipotesi di legge, ossia la necessità di sottoporre l'interessato ad un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Peraltro anche in questo caso, il trattamento sanitario obbligatorio avrebbe carattere normativamente limitato, in quanto temporalmente vincolato.

Occorre osservare come non siano rari i casi in cui l'ads si trovi nella delicata situazione di dover scegliere fra il volere del beneficiario contrario ad un determinato inserimento in struttura e il dovere di cura: solo un'attività persuasiva dell'ads e della rete assistenziale, unita alla collaborazione del Giudice Tutelare, possono consentire una soluzione soddisfacente, auspicabilmente attraverso il superamento dell'iniziale ritrosia o opposizione del beneficiario.

Non di rado la collocazione in struttura del beneficiario contro la sua volontà è resa necessaria dalle contingenze concrete: ad esempio, il Beneficiario è una persona anziana che desidera rimanere a casa propria, ma rifiuta ogni genere di assistenza, oppure le sue condizioni psichiche sono tali da rendere estremamente difficoltosa la gestione a domicilio (si pensi alla persona affetta dal morbo di Alzheimer o da una forma di demenza).


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