26.1 - L'art. 404, 1° co., c.c. subordina la nomina dell'amministratore di sostegno a una infermità o menomazione fisica o psichica che determini l'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Si può dunque ritenere che l'art. 404 c.c. comprenda anche l'ipotesi della malattia degenerativa progressivamente invalidante ?

L'art. 404, 1° co., c.c. condiziona la nomina dell'amministratore di sostegno a una infermità o menomazione fisica o psichica che determini l'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Quest'effetto preclusivo della cura dei propri interessi, originato dalla condizione patologica, sembra dover sussistere al momento della richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno. L'attualità è desunta dall'esegesi, specificamente, degli artt. 404 e 407 c.c. È infatti lo stesso articolato normativo a richiedere che la condizione di infermità del soggetto beneficiato dalla misura sia attuale, laddove la norma adopera l'indicativo presente «si trova» e non il condizionale presente «potrebbe trovarsi».

La procedura, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23707), implica il manifestarsi della condizione d'infermità o incapacità della persona e l'insorgere coevo dell'esigenza di protezione cui è ispirata la finalità dell'istituto in questione. L'intervento giudiziario non può quindi che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui quell'esigenza origina, che, secondo il contesto normativo di riferimento, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti.

Si deve rammentare la differente analisi espressa da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (Trib. Parma, decr. 2 aprile 2004; Trib. Siena, decr. 18 giugno 2007; Trib. Bologna, sez. dist. Imola, decr. 4 giugno 2008; Trib. Modena, decr. 5 novembre 2008; Trib. Firenze, decr. 3 luglio 2009; Trib. Cagliari, decr. 21 ottobre 2009, Trib. Firenze, decr. 22 dicembre 2010), secondo cui l'attualità dello stato di incapacità sarebbe prodromico al mero dispiegarsi degli effetti della misura di protezione. A favore di questa interpretazione militerebbe la lettura combinata degli artt. 406, 408 e 410 c.c. dal cui combinato disposto si potrebbe desumere il potere del giudice tutelare di attivare un'amministrazione di sostegno, in ossequio alle norme, anche in assenza di un contestuale stato di infermità, essendo gli effetti dell'istituto di protezione subordinati all'effettivo insorgere dell'incapacità.

Si può quindi ritenere che prescindendo dall'adesione ad uno dei due indirizzi interpretativi, nel caso di manifestazione di una patologia di tipo degenerativo, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.


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