La legge 6/2004 è espressione di una rivoluzione "copernicana" negli strumenti giuridici di tutela dei soggetti deboli, avendo messo la persona – e non più la malattia – al centro dell'universo della disabilità, della vecchiaia e di tutte le altre forme e manifestazioni del disagio umano. L'amministrazione di sostegno è il frutto della riconosciuta importanza del tenere in conto le capacità – a volte anche limitatissime – del beneficiario, seguendone le inclinazioni personali, rispettandone le scelte esistenziali, tutelandone i diritti fondamentali ed assicurandogli una misura di protezione adeguata alle concrete esigenze di tutela della persona.
Contrapponendosi con decisione agli istituti tradizionali il principio supremo cui il disposto normativo impone sia informata la risposta di protezione è quello della conservazione massima della capacità di agire del beneficiario.
L'attuazione di tale obiettivo è garantita dall'applicazione del principio di gradualità delle misure di protezione – in forza del quale il giudice deve scegliere tra gli strumenti di protezione offerti dall'ordinamento quello che realizzi la funzione di protezione apportando la minore limitazione possibile della capacità del soggetto interessato – ed il principio di flessibilità della risposta protettiva.
In questa prospettiva il concetto di «cura della persona» si inquadra in un progetto di sostegno esistenziale in cui rientra anche la problematica patrimoniale, ma solo come aspetto possibile e talora necessario (ma non assorbente) dell'esistenza umana. La giurisprudenza ha così osservato che l'amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004).
L'amministratore di sostegno ha la cura della persona e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: a) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; b) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; c) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici. Sebbene, infatti, l'art. 411, 1° co., c.c. richiami l'art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall'art. 405, 4° co., c.c., che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall'art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario», dall'art. 405, 5° co., n. 6, c.c., che prevede che l'amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa «le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario».