L'istituto dell'amministrazione di sostegno propugna un concetto più esteso di protezione intesa come soddisfacimento di tutti i bisogni dell'individuo, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Di qui l'emergere della vocazione del nuovo istituto a considerare l'interesse della persona in senso più ampio e globale, concetto nel quale è compreso anche il soddisfacimento di bisogni inerenti non già al patrimonio, bensì alla cura personae.
In quest'ottica, pertanto, se da un alto gli aspetti patrimoniali vanno ad occupare una dimensione strumentale rispetto a quelli di natura personale, dall'altro, si riconosce l'insufficienza di un sistema concentrato unicamente sulla tutela passiva dell'infermo, propugnandosi la necessità di approdare ad una diversa visione che riconosca nella tutela lo strumento necessario per rimuovere i fattori che ostacolano la piena realizzazione della persona.
Sul piano normativo, si può richiamare l'art. 404 c.c., norma che, nel delineare i presupposti per l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno fa riferimento all'incapacità del soggetto di provvedere ai propri «interessi», ove l'ampiezza e la genericità della locuzione consente di includervi sia interessi di carattere patrimoniale sia interessi di carattere non patrimoniale. Non di meno, il riferimento alla cura della persona è contenuto nell'art. 405, 4° co., c.c., il quale esplicitamente ammette che il giudice prenda, ove necessario, i provvedimenti urgenti che attengono alla cura della persona. Dal combinato disposto tra tali disposizioni si può desumere che i compiti dell'amministratore di sostegno non siano ristretti alla cura degli aspetti patrimoniali bensì siano suscettibili di abbracciare la cura della persona, ambito nel quale è senz'altro da includere la facoltà dell'amministratore di esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso o dissenso all'intervento medico, soprattutto in presenza di indicazioni consapevolmente formulate, in tale direzione, dall'interessato. Non può negarsi pertanto che, stante il carattere strutturalmente polivalente della misura, l'amministrazione di sostegno si presta anche ad un impiego di tal fatta. Basti pensare alla circostanza che i contorni d'operatività dell'intervento di sostegno non sono prefigurati dal codice, ma è previsto che vengano tratteggiati di volta in volta dal giudice tutelare, sulla base dei bisogni protettivi messi in luce nel singolo caso.