Dall'assetto normativo della legge 6/2004 si desume che la cura della persona fa parte della sostanza stessa dell'incarico dell'amministratore di sostegno, come compito essenziale ed immanente, al centro dell'istituto, e non è più soltanto oggetto di autonoma specificazione quale compito dell'incaricato, come previsto per il tutore. L'esigenza di cura della persona, infatti, come interesse primario della persona stessa, è già di per sé compresa all'art. 404 c.c. come situazione legittimante l'intervento di sostegno, e l'incapacità di cura della propria persona rientra pienamente nel concetto di impossibilità di provvedere ai propri interessi. La cura della persona viene espressamente menzionata all'art. 405, 4° co., c.c., quale oggetto di provvedimenti urgenti del giudice tutelare, sul medesimo piano dell'amministrazione del patrimonio, ed anzi prima di essa. Nel corso del procedimento avanti al giudice tutelare è peraltro previsto, all'art. 407, 2° co., c.c., che si tenga conto degli interessi e delle esigenze di protezione della persona e, all'art. 407, 3° co., c.c., che vengano disposti tutti gli accertamenti di natura medica utili alla decisione. Infine, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona in base all'art. 408, 1° co., c.c.
Con riguardo a questo specifico profilo, l'art. 410 c.c. sancisce il dovere, in capo all'amministratore, di tener conto nell'esercizio della sua funzione, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo tempestivamente della attività da svolgere. Il legislatore ha dunque affermato, proprio al fine di evitare gli effetti stigmatizzanti dei tradizionali istituti di protezione, che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti per i quali non è prevista l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva (art. 409 c.c.) dell'amministratore; argomentando a contrario tale disposizione, sembra potersi affermare che esista un'incapacità del beneficiario per così dire relativa. Per l'effetto, qualora il soggetto beneficiario dovesse essere affetto da menomazione fisica o da infermità tale da non comprometterne del tutto la lucidità intellettiva, allora l'amministratore sarà tenuto a confrontarsi con lo stesso o comunque a tener conto delle sue volontà o aspirazioni, manifestate direttamente o indirettamente.