26.9 - Nel caso di attribuzione all'amministratore di sostegno della rappresentanza del beneficiario in ambito sanitario, i medici sono tenuti a fornire le necessarie informazioni sul trattamento o la terapia solo all'amministratore?

È difficile immaginare l'operatività del diritto/dovere all'informazione in ambito sanitario in presenza di una totale incapacità del beneficiario ove in capo a questo ultimo non residui alcuna autonomia. Per cui, nei casi in cui la volontà del beneficiario non sia esprimibile perché condizionata da una patologia che impedisca una corretta rappresentazione dell'intervento terapeutico e delle conseguenze della sua realizzazione o omissione, l'amministratore può essere investito del potere di esprimere nello specifico il consenso informato in nome e per conto del beneficiario ed inoltre il consenso ad interventi chirurgici, in quanto atto di straordinaria amministrazione, deve essere previamente autorizzato dal giudice tutelare. I medici pertanto saranno tenuti a fornire tutte le necessarie informazioni sulle opzioni terapeutiche e relativi rischi nei confronti dell'amministratore di sostegno.


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