Il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno mantiene infatti la capacità di agire per tutti quegli atti che non vengono specificatamente individuati dal giudice tutelare, atti tra i quali possono essere ricompresi anche atti personalissimi, che sono quindi sottratti dall'ambito del potere sostitutivo dell'amministratore di sostegno. Nel caso in cui all'amministratore facciano capo i poteri attinenti le scelte in materia sanitaria, questi sarà l'esclusivo interlocutore del personale sanitario, ma il medico dovrà comunque informare il paziente e tenere in conto le sue istanze (art. 37 cod. deont. medica).
In caso di opposizione da parte dell'amministratore di sostegno ad un trattamento sanitario indifferibile, il medico è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria e in caso di pericolo di vita o grave rischio per la salute dell'incapace a procedere senza ritardo alla cure indispensabili.