L'oggetto dell'incarico consiste nell'attribuzione all'amministratore dei poteri-doveri di porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti specificati nel provvedimento di nomina.
I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta quando ancora si trovi nel pieno possesso delle sue capacità cognitive.
Si rammenta che l'art. 405 c.c. – il quale prevede la possibilità di nomina dell'amministratore di sostegno anche per la "cura" del beneficiario – va inteso nel senso che, pur trattandosi di scelte personalissime e di diritti costituzionalmente tutelati, l'amministratore ben può essere autorizzato a sostituirsi nel diritto di autodeterminazione del beneficiario prestando in sua vece il consenso informato alle prestazioni sanitarie e al ricovero in mancanza di espresso dissenso manifestato del beneficiario medesimo (Trib. Catania, sez. I, 22 settembre 2006).