L'atto di designazione di cui all'art. 408, comma 1º, c.c. può contenere disposizioni « integrative » rispetto alla nomina, che si sostanziano in indicazioni anticipate sulle cure mediche.
Secondo autorevole dottrina il Giudice Tutelare non è obbligato a recepire nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno le direttive contenute nell'atto di designazione, ma può tenerne conto, come indicazione da valutare alla stregua di ogni altro elemento di fatto.
In una recente pronuncia (Cass. 20.12.2012, n. 23707), la Suprema Corte ha affermato che la preventiva designazione dell'amministratore di sostegno costituisce un'espressione del principio dell'autodeterminazione della persona in cui, a sua volta, si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, mirando a valorizzare, come recita testualmente l'art. 408 c.c., in previsione della propria eventuale futura incapacità, il rapporto di fiducia interno al designante e alla persona scelta, che sarà tenuta a esprimerne le intenzioni, se risultano esternate ad integrazione dell'atto, circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all'avverarsi di quella condizione. In tal caso, sul designato non quale fiduciario perché non esclusivamente incaricato di esternare la volontà del designante, non quale rappresentante legale al pari del tutore, né infine quale mero sostituto del beneficiario, graverà il compito di agire non solo nell'interesse di quest'ultimo, esercitando la funzione di protezione e garanzia tipica della sua investitura, ma, altresì, insieme ad esso, per attuarne il proposito dichiarato. Ed il Giudice Tutelare – osserva la Corte – che, in presenza di gravi motivi, può motivatamente discostarsi dalla designazione, per logico corollario, analogamente, potrà discostarsi dalle scelte integrative espresse nell'atto di designazione, laddove se ne renda necessario l'intervento, soltanto se apprezza la sussistenza di gravi motivi.
A questa conclusione è addivenuta la Suprema Corte (Cass. 20.12.2012, n. 23707) partendo dal disposto dell'art. 408, comma 1º c.c., laddove prevede che il giudice proceda alla scelta dell'amministratore di sostegno con «esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario », e dell'art. 410, comma 1º, c.c., secondo il quale l'amministratore deve, a sua volta, svolgere il proprio ufficio tenendo conto « dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario».
È' su tali assunti che si giustifica la necessità che l'autorità giudiziaria ed il soggetto nominato amministratore prendano sempre in considerazione eventuali indicazioni espressamente lasciate dal beneficiario, in qualunque forma, prima della perdita totale o parziale della propria autonomia.
Ciò è conforme anche alla convenzione di Oviedo del 4.4.1997 (e, specialmente, agli artt. 5, 6, comma 3º, e 9) ed all'art. 5, comma 1º, lett. a, d.lgs. 24.6.2003, n. 211, per il caso di sperimentazioni cliniche di medicinali su adulto incapace. Analogamente si esprime lo stesso art. 38 del Codice di deontologia medica del 2006.