Sulla questione si sono registrati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo una prima tesi (Trib. Modena, 13.5.2008; Trib. Modena, 5.11.2008; Trib. Cagliari, 22.10.2009; Trib. Firenze, 22.12.2010), compiuta la designazione nelle forme previste dall'art. 408 c.c., il designante o altro soggetto legittimato ex art. 406 c.c. potrebbe ricorrere al Giudice Tutelare, chiedendo la nomina dell'amministratore di sostegno nella persona indicata e con conferimento dell'incarico corrispondente a quanto precisato nell'atto di designazione.
In base a questa ricostruzione dell'istituto, la condizione attuale di incapacità non è presupposto necessario per la nomina giudiziale dell'amministratore, ma solo per l'efficacia del relativo provvedimento.
L'avviso opposto (Trib. Cagliari, 14.12.2009; Trib. Roma, 1.4.2009; Trib. Pistoia, 1.4.2009; Trib. Pistoia, 8.6.2009; Trib. Varese, 25.8.2010; Trib. Verona, 4.1.2011). sostiene, invece, che non può farsi luogo alla nomina dell'amministratore, nella persona indicata nell'atto di designazione, se il beneficiario della misura non versi già in una condizione di incapacità/infermità.
La Cassazione, con la sentenza 20.12.2012, n. 23707, ha aderito a questa seconda impostazione.
Al riguardo, la Corte ha osservato che «la procedura implica il manifestarsi della condizione d'infermità o incapacità della persona e l'insorgere coevo dell'esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell'istituto in discorso. La sua introduzione con la L. n. 6 del 2004, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 13584/2006, mira infatti ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. L'intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui quell'esigenza originacene, secondo il contesto normativo riferito, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti».
Vi è, peraltro, da registrare un indirizzo, per così dire, intermedio secondo cui "la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell'immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi" (Trib. Modena, 10.12.2015; Trib. Modena 1.7.2015; Trib. Modena 30.11.2014).