26.18 - Nel caso in cui il beneficiario si trovi in stato di incapacità di intendere e volere, l'amministratore di sostegno può decidere per l'interruzione delle cure o delle forme di sostegno vitale, anche quando tale scelta comporti il decesso del beneficiario?

All'individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale.

La funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi: quando la condizione di incapacità sia stata accertata in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, e sempre che tale condizione sia stata chiaramente considerata dall'interessato come incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona.

Tale attività può essere resa più agevole dalla circostanza che il beneficiario abbia, in passato, espressamente dichiarato di consentire o meno a determinati trattamenti terapeutici (volontà espressa), ma all'amministratore può essere attribuito anche il compito di comunicare la volontà presunta del beneficiario, ove quest'ultimo sia attualmente nell'impossibilità di farlo personalmente, nei casi in cui lo stile di vita, la personalità, le convinzioni etiche e religiose, culturali e filosofiche del beneficiario suggeriscano in quale direzione egli si sarebbe orientato rispetto alla singola scelta di cura.

In applicazione di tali principi, il Giudice Tutelare di Reggio Emilia (decreto G.T. Reggio Emilia, 24.7.2012) ha autorizzato l'amministratore di sostegno di una signora affetta da Sclerosi Multipla Maligna in fase avanzata, oltre che da diabete Mellito, ad esprimere il consenso in nome e per conto della beneficiaria, in caso di peggioramento delle sue condizioni respiratorie (crisi dispnoiche/asfittiche, arresto respiratorio), alle sole terapie palliative e non anche a manovre invasive, quali ad esempio, l'intubazione o la ventilazione meccanica invasiva.


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