E' stato affermato in giurisprudenza che l'istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati (Cass. 16.10.2007, n. 21748).
Ne deriva, pertanto, che l'amministratore di sostegno può essere autorizzato dal Giudice Tutelare a prestare o a rifiutare, per conto del beneficiario, il consenso ai trattamenti sanitari.
L'attribuzione di un siffatto potere implica necessariamente che l'amministratore di sostegno sia il soggetto legittimato ad interloquire con il medico affinché possa acquisire tutte quelle informazioni necessarie ad esprimere un consapevole consenso/dissenso rispetto ai trattamenti sanitari di volta in volta prospettati.
Si segnala un decreto del Tribunale di Reggio Emilia. Situazione: donna affetta da sla in fase avanzata, le era stata applicata una peg nel 2008, veniva successivamente interdetta e nominato un amministratore di sostegno (l'avvocato di famiglia), il quale aveva il seguente compito: "prestare il consenso informato, in nome e per conto della beneficiaria, previa consultazione degli altri suoi familiari, nell'ipotesi in cui ella dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di provvedervi personalmente in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di natura medica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione a questo giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per la medesima"
Nel 2012 si verifica un peggioramento delle condizioni respiratorie con numerose crisi in particolare, come osservato dal medico specialista, la paziente non appare in grado, in caso di ulteriore peggioramento della situazione, (crisi dispnoiche/asfittiche, arresto respiratorio), di esprimere le proprie determinazioni in ordine alla alternativa tra il "procedere con manovre invasive (intubazione o ventilazione meccanica invasiva) o con la sola terapia palliativa.
Quindi nel caso di specie il Giudice provvedeva a ricostruire la volontà della donna sul punto espressa anni prima e raccolta anche da altre testimonianze. Da siffatte dichiarazioni emergeva che la donna era contraria a qualsiasi forma di accanimento terapeutico e dunque il Giudice stabiliva che il prospettato trattamento sanitario (consistente in cure palliative alternative alla procedura invasiva, ovvero l'intubazione meccanica, fosse conforme alla volontà della beneficiaria, anche basandosi sul famoso caso Englaro - Cass. Civ. , sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748).