L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato concepito al fine di prestare una migliore protezione ai diritti dell'uomo, protezione che impone il rispetto delle scelte personali, ove queste siano autentiche e consapevoli.
Pertanto, in assenza di problemi psichici tali da limitare l'autonomia del beneficiario, deve escludersi che l'amministratore di sostegno possa agire contro la volontà del beneficiario stesso, anche se si tratti di proteggerlo da possibili conseguenze dannose di suoi comportamenti (come, ad esempio, il rifiuto consapevole di nutrirsi).
L'art. 410 c.c., infatti, esalta il rispetto delle aspirazioni del beneficiario e tutela il suo diritto al dissenso.
Escludere la persona dalla possibilità di decidere in ordine alla propria esistenza equivale ad un'espropriazione totale e, molto spesso, brutale: "eticamente è oscurantista e paternalistica; giuridicamente è un insulto al valore della personalità"