26.24 - Sebbene l'amministratore di sostegno non possa presentarsi come sostitutiva alla procedura di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), l'amministratore può svolgere comunque un ruolo significativo nella stessa e nell'esecuzione della misura coattiva?

Il ricorso allo strumento del T.S.O (trattamento sanitario obbligatorio) è previsto dalla legge solo nei confronti di persone che sono affette da malattie mentali (art. 2, comma 1°, l. 13.5.1978, n. 180; art. 34, comma 2°, l. 23.12.1978, n. 833).

Nel caso in cui tali persone siano già beneficiarie dell'amministrazione di sostegno, esse potrebbero essere assistite dall'amministratore di sostegno in occasione di quelle iniziative, previste dalla legge (art. 33, comma 5°, l. 23.12.1978, n. 833), rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Inoltre, nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, il paziente, che ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno (art. 33, comma 7°, l. 23.12.1978, n. 833), potrebbe essere aiutato dall'amministratore di sostegno a maturare la decisione di proseguire volontariamente le cure.

L'amministratore di sostegno potrebbe, inoltre, assicurare quelle "condizioni" e quelle "circostanze" idonee ad evitare la degenza ospedaliera (art. 34, comma 4° l. 23.12.1978, n. 833).

Infine, l'amministratore di sostegno potrebbe proporre ricorso avverso il provvedimento convalidato dal giudice tutelare e rappresentare il beneficiario nel processo davanti al Tribunale.


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