18.16 - Il giudice può attribuire all'amministratore di sostegno il potere di prestare il consenso a un intervento chirurgico o a una misura terapeutica anche contro la volontà del beneficiario, qualora quest'ultimo non sia assolutamente in grado di valutare con sufficiente coscienza le conseguenze di una determinazione contraria?

Ove l'interessato sia affetto da menomazione psichica va ricordato che, allo stato della vigente legislazione, gli interventi coattivi nei confronti di soggetti affetti da tale tipo di patologia sono consentiti solo nei limiti di cui agli artt. 33 e 34 della legge 23-12-1978 n. 833: l'ads potrà dunque concorrere a verificare la bontà del piano terapeutico, convincere l'infermo a ricoverarsi presso una struttura specializzata ma non prestare il consenso al ricovero coatto di infermo psichico e, in particolare, egli potrà richiedere ai sanitari che hanno in cura il paziente quali iniziative siano state adottate per assicurarne la partecipazione ed il consenso alle cure (v. art. 33 co. 5 della legge n. 833 sopra citata); mentre durante il trattamento egli potrà senz'altro verificare che siano rispettati i diritti che la legge riconosce al paziente.

Merita segnalare che la Convenzione di Oviedo del 4-4-1997 (di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 28-3-2001 n. 145) disciplina in modo separato l'ipotesi del soggetto affetto da disturbo mentale rispetto a quella di colui che, per ragioni diverse, non sia in grado di prestare consenso ad interventi terapeutici.

In generale, il conferimento dei poteri di assistenza o rappresentanza va modulato secondo le capacità della persona (l'interessato mantiene infatti la capacità d'agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza: v. art. 409 c.c.): è importante che già nel ricorso o comunque nel corso dell'udienza vengano indicati con precisione i poteri (anche processuali) che debbono essere conferiti all'amministratore di sostegno (ma sono ammesse comunque anche eventuali integrazioni o modifiche successive).

Si ritiene pacificamente che oggetto della amministrazione di sostegno possano essere non solo il compimento di attività negoziali o materiali ma anche la cura della persona: (si vedano artt. 404, 405, 4° co., 408, 1° co. c.c). In ordine alla cura si distingue fra un profilo generico concernente l'obbligo di ascoltare i bisogni del beneficiario e tenere conto delle sue aspirazioni (v. artt. 407 e 410 c.c.) ed uno invece più specifico concernente a) le scelte residenziali; b) la stipula di contratti con personale specializzato per l'assistenza ovvero per la esecuzione di terapie; c) l'inserimento in strutture assistenziali e sanitarie; d) l'attivazione dell'intervento dei servizi sociali; e) la prestazione del consenso informato ad atti terapeutici. Anche in tale ambito deve ritenersi valere la distinzione fra atti (di cura) ordinaria e di natura straordinaria (la distinzione non è sicuramente agevole: nel novero di questi ultimi possono farsi rientrare l'ipotesi del rifiuto da parte del beneficiario di sottoporsi a cure anche ove ciò possa comportare la perdita della vita; la sottoposizione a intervento che comporti gravi rischi per la salute) laddove per questi ultimi occorrerà acquisire l'autorizzazione giudiziale.


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