In situazioni di emergenza e di incoscienza del beneficiario, i suoi familiari rivestono un ruolo fondamentale e decisivo.
Si precisa che la scelta dell'ads non deve necessariamente ricadere sui familiari del beneficiario: deve essere scelto come amministratore di sostegno il soggetto che assicuri al massimo la cura degli interessi del beneficiario. A norma dell'art. 408, ultimo comma, c.c., pertanto, il giudice tutelare può anche nominare un soggetto diverso dai familiari dell'amministrato, ove sussistano gravi motivi (v. Corte di Cass., sez. I civile, sentenza n. 6861/13, depositata il 13 marzo)
Caso per caso la valutazione spetta al giudice tutelare.
A livello di consenso informato al trattamento dei dati sanitari, si segnala un articolo importante del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy, nel quale si prevede che il consenso al trattamento, in situazioni di grave pericolo o emergenza, può essere prestato anche da soggetti terzi. Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica «[…] 2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; […]»
Senza dubbio la riservatezza dei beneficiari dell'Ads va salvaguardata.
Si tratta, precisamente, di una disposizione che il g.t. inserisce in calce al decreto istitutivo dell'AdS, con cui stabilisce che nei rapporti con i terzi, l'amministratore di sostegno dovrà comunicare esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento (quella cioè che contiene la nomina vera e propria e definisce i compiti attribuiti al vicario), e non invece la motivazione. Ciò trova ragione del fatto che i dati sensibili spesso contenuti anche nella parte motiva del provvedimento non sono rilevanti per i terzi.
Nel caso di minore:
Ex art. 411 c.c. è possibile applicare l'art. 317 c.c. che prevede che nel caso di incapacità (interdizione) il genitore non può più esercitare la potestà genitoriale. Quindi il giudice tutelare può togliere la potestà genitoriale. Ma, a questo punto, ci si deve chiedere se il giudice tutelare può indicare l'amministratore di sostegno come rappresentante e la risposta è negativa in quanto non vi può essere rappresentanza su un potere tolto.
E nel caso in cui il giudice tutelare non tolga la potestà genitoriale è possibile una limitazione della stessa con conferimento all'amministratore di sostegno di un compito di assistenza? In punto il Tribunale di Lodi (30 luglio 2008 GT Gentile) ha risposto affermativamente osservando che il giudice tutelare deve «Fornire ausilio per l'esercizio della potestà di genitore sul figlio minore consigliando decisioni pertinenti e congruenti all'interesse del minore se del caso fornendo ausilio a tenere rapporti con gli insegnanti, con il pediatra e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che interagiscono con il minore nell'interessi di questi».