Rispetto all'ipotesi di chi abusi abitualmente di alcolici (e sostanze stupefacenti), occorre affermare che spetterà al giudice tutelare verificare, di volta in volta, se sia più consona l'applicazione dell'istituto dell'inabilitazione o dell'amministrazione di sostegno. Al riguardo vi sono posizioni tra loro non coincidenti: vi è chi sostiene senza incertezze l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno anche nel caso di alcolisti (e tossicodipendenti); vi è invece chi ritiene più opportuna un'interpretazione restrittiva delle norme in questione, al fine di salvaguardare al massimo la capacità d'agire dell'individuo.
Afferma inoltre che l'applicabilità della norma si collega, come per l'inabilitazione per prodigalità, all'irrefrenabile tendenza ad un'azione pregiudizievole per il soggetto. Nello stesso, di fronte all'esigenza di consumare alcool o stupefacenti, scatta un cortocircuito che elimina l'intervento nel momento valutativo e collega direttamente allo stimolo l'azione determinando così un comportamento (uso di sostanze alcoliche o stupefacenti) istintivo e quindi non valutato coscientemente).