Secondo quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 413 c.c., l'Amministrazione di Sostegno cessa quando questa si sia rilevata non più idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
Più in generale, l'AdS può essere revocata ogniqualvolta siano venuti meno, di fatto, i presupposti soggettivi e oggettivi, cioè quando non vi sia più alcun bisogno concreto di essa, perché ha raggiunto lo scopo o abbia esaurito la sua funzione.
Si pensi al beneficiario psichiatrico che abbia recuperato, in concomitanza col miglioramento del disagio psichico da cui era afflitto, sufficienti margini di autonomia.
O ancora, al caso in cui sia venuta meno la condizione di abbandono dell'anziano, perché i familiari hanno deciso di prendersi cura del congiunto oppure perché sia stato preso in carico dai Servizi sociali ed inserito in una casa protetta.
Dal punto di vista procedurale, legittimati a presentare la domanda sono lo stesso beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero e coloro che sono legittimati a proporre il ricorso introduttivo ex art. 406 c.c. (art. 413 c.c.), o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c. (essenzialmente, i familiari).
Il giudice tutelare provvederà con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni ed effettuate le opportune verifiche. Ad oggi non risultano pronunzie giurisprudenziali sul punto, a dimostrazione della scarsissima applicazione di tale norma.